Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1
della legge 8 ottobre 1997, n. 352
Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)
TITOLO I - Beni culturali
Capo I - Oggetto della tutela
Sezione I - Tipologia dei beni
Sezione II - Individuazione
Sezione III - Disposizioni generali e transitorie
Capo II - Conservazione
Sezione I - Controlli
Sezione II - Restauro ed altri interventi
Sezione III - Altre forme di protezione
Capo III - Circolazione in ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Sezione II - Prelazione
Sezione III - Commercio
Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
Sezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale
Sezione II - Esportazione dal territorio dell’U.E.
Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal
territorio di uno Stato membro dell’U.E.
Capo V - Ritrovamenti e scoperte
Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
Sezione I - Espropriazione
Sezione II - Fruizione
Sezione III - Uso individuale
Capo VII - Sanzioni
Sezione I - Sanzioni penali
Sezione II - Sanzioni amministrative
TITOLO II - Beni paesaggistici e ambientali
Capo I - Individuazione
Capo II - Gestione dei beni
Capo III - Sanzioni penali e amministrative
Allegato A
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TITOLO I - Beni culturali
Capo I - Oggetto della tutela
Sezione I - Tipologia dei beni
Art. 1. Oggetto della disciplina
1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale
sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione
dell’articolo 9 della Costituzione.
Art. 2. Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico,
archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico,
archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica,
militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un
interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive
civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli
incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità
e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e
di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e
di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali
testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie
appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono
notevole interesse pubblico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e
degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro
supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1,
lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni.
Art. 3 Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3,
comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla
legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo
1998, n. 88, all. A)
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate
all’articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche
disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i
tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica
vista;
b) gli studi d’artista definiti nell’articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale, individuate a norma dell’articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o
sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le
documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui
produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della
tecnica aventi più di cinquanta anni.
Art. 4. Nuove categorie di beni culturali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono
individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente
valore di civiltà.
Sezione II - Individuazione
Art. 5 . Beni di enti pubblici e privati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089,artt. 4 e 58; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art.
9, comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone
giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l’elenco
descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro
spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l’obbligo di denunciare le cose
non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad
aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell’elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni
indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono comunicati dal Ministero
alla regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso aggiornamento dell’elenco,
il Ministero assegna all’ente un termine perentorio per provvedere. Qualora
l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la
compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.
5. I beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ad
enti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro sono comunque
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi
negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.
Art. 6. Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1;
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)
1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l’interesse
particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1,
lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 5,
comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l’interesse particolarmente importante delle
cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera b), l’eccezionale interesse
delle collezioni o serie di oggetti indicati all’articolo 2, comma 1, lettera
c) e il notevole interesse storico dei beni indicati all’articolo 2, comma 4,
lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall’articolo 10.
4. La regione competente per territorio dichiara l’interesse particolarmente
importante delle cose indicate nell’articolo 2, comma 2, lettera c) di
proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a
norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 7. Procedimento di dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall’articolo
6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta
della regione, della provincia, del comune, dandone comunicazione al
proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la
sua valutazione, risultante dall’atto di iniziativa o dalla proposta,
l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l’indicazione del
termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di
eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è
inviata anche al comune interessato.
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via cautelare, delle
disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo
III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del
procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma
dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti
nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma 4.
Art. 8. Notificazione della dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 6 è notificata al proprietario,
possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione,
su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha
efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o
detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell’articolo 6, comma 4,
sono trasmesse al Ministero.
Art. 9 Accertamento dell'esistenza di beni archivistici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi
dei quali facciano 1 parte documenti anteriori all’ultimo settantennio sono
tenuti, entro novanta giorni dall’acquisizione, a farne denuncia al
soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio l’esistenza di archivi o
di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile
il notevole interesse storico.
Sezione III - Disposizioni generali e transitorie
Art. 10 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:
a) alle cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il
disposto del comma 2 del presente articolo;
b)alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a
norma dell’articolo 6, comma 2;
c) ai beni archivistici;
d) ai beni librari.
2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III di questo
Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di
proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo 2, comma 4, lettera
c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista
dall’articolo 6.
Art. 11. Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali
1. Restano ferme:
a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo testo
unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e
Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3;
c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Regolamento
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73;d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
73)
1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l’attuazione delle
disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore,
in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi
decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra
disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende per “regolamento” il provvedimento emanato a
norma del comma 1.
Art. 13. Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla
dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati
nell’articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le
notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n.
364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di
questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1
giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell’articolo 36 del
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.
Art. 14. Raccolte ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche
ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio
1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892,
n. 31.
Art. 15. Vigilanza e cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9,
comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. La vigilanza sui beni culturali indicati nell’articolo 2 compete al
Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni
amministrative, anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all’impostazione e alla
definizione delle modalità d’attuazione, anche in collaborazione con le
Università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative
scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
Art. 16. Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento
del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni
culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni
culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo
nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità
stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle
regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l’elaborazione dei dati a
livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o
locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell’articolo 6 e gli elenchi
previsti dall’articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati
separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da
garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza .
Art. 17. Funzione consultiva
(D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di
tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di
speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i
provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto
del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
Art. 18. Provvedimenti legislativi particolari
(D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel d.P.R. 20 settembre 1973, n.
791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia
insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni
altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città,
complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od
archeologico.
Art. 19. Beni culturali di interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad
enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose,
il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente
alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a
norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione del Concordato
lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese
sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le
confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 20. Convenzioni internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai
principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni
internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in Italia in
materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni
nazionali.
Capo II - Conservazione
Sezione I- Controlli
Art. 21. Obblighi di conservazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1;
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42, comma 1; d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l’autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro
carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro
conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza
l’autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono
essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi
organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi
dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del
soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi
privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del
soprintendente archivistico.
Art. 22. Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)
1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l’autorizzazione del
Ministero.
2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall’articolo 5 sono fissati al
luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati,
dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di
dimora del detentore, questi ne dà notizia alla soprintendenza, la quale può
prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non
subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti
degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.
Art. 23. Approvazione dei progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, art. 38, comma 1, lettera d)
1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni
culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno
l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di
qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l’autorizzazione prevista
all’articolo 21.
Art. 24. Interventi di edilizia
(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)
1. L’approvazione prevista dall’articolo 23 relativa ad interventi in materia
di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni
dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto
disposto dagli articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone
preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino
all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e comunque non
oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei
successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.
Art. 25. Conferenza di servizi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art.
2, comma 14; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n.
241, artt. 14, 14-bis,14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)
1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali
assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla
conferenza di servizi, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata
in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale
della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l’amministrazione procedente
può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, n. 377, la
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
3. L’amministrazione che provvede all’esecuzione dei lavori informa il
Ministero dell’adempimento delle condizioni dell’approvazione.
Art. 26. Valutazione di impatto ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)
1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto
ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero
in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto
definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale
medesima.
2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che
l’opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene
culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia
negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell’ambiente. In tal caso,
ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del
Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si
considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con
l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrità degli immobili soggetti
a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.
Art. 27. Lavori provvisori urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data
immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più
breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l’approvazione.
Art. 28. Sospensione dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il
disposto degli articoli 23 e 27 ovvero condotti in difformità
dall’approvazione rilasciata a norma dell’articolo 26.
2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose
indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia
intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6.
3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del procedimento di dichiarazione è
comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine di sospensione: se entro tale
termine non è effettuata la comunicazione, l’ordine di sospensione si intende
revocato.
Art. 29. Vigilanza sui beni culturali
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza
del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano
tenuti in uso o in consegna.
2. Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero
può procedere mediante accordi ed intese.
Art. 30. Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti
agli Archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 artt. 23, 24, 25, 27, 32; d.P.R. 18 novembre
1965, n. 1478, art. 47; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all’archivio
centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari
esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono
la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant’anni
dopo l’anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili
versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l’esercizio
professionale anteriormente all’ultimo centennio.
2. Il soprintendente all’archivio centrale dello Stato e i direttori degli
archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando
vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le
operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle
amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti
sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno
che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri
enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle
quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell’interno,
con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di
deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione,
gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma
3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di
natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono
disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli
affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell’esercito,
della marina e dell’aeronautica per quanto attiene la documentazione di
carattere militare e operativo.
Art. 31. Archivi storici di organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395)
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio
archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della
Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della
Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità
di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico
della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti
presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi
uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio
storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma
dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito
dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.
Art. 32. Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art.
38, comma 1, lettera i)
1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere
ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo stato di conservazione e di
custodia dei beni culturali.
Art. 33 Controllo sui beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione
che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono
esercitati dalla regione competente per territorio. In caso di inerzia della
regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3.
Sezione II - Restauro ed altri interventi
Art. 34. Definizione di restauro
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l’intervento diretto
sulla cosa volto a mantenerne l’integrità materiale e ad assicurare la
conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni
immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla
normativa vigente il restauro comprende l’intervento di miglioramento
strutturale.
Art. 35. Autorizzazione e approvazione del restauro
1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni
culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o
approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con l’approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a
richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento ai contributi
statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della
concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.
Art. 36. Procedure urbanistiche semplificate
1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo
urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza dell’intervento su beni
culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a
norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto
approvato al comune interessato.
Art. 37. Misure conservative
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi
necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei
beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore
l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è
posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall’articolo 41, comma
2.
Art. 38. Procedura di esecuzione
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e
dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore
del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dall’avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta
dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine
per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi,
conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali
prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i
beni immobili il progetto è trasmesso al comune interessato, che può esprimere
parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo
di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il
progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure
conservative.
Art. 39. Provvedimenti in materia di beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni
indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o
dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1, lettera d) del d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3.
Art. 40. Obblighi di conservazione degli archivi
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1,
lett. a)
1. Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i propri archivi e
inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli
affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano sull’osservanza degli obblighi
previsti dai commi 1 e 2.
Art. 41. Intervento finanziario dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n.
253, art. 2)
1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario
del bene culturale per l’esecuzione degli interventi di restauro per un
ammontare non superiore alla metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma dell’articolo 37 l’onere della spesa
può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di
opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento
pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli
archivi storici disciplinati dall’articolo 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti
ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o
detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico,
rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata
all’osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e
di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole
interesse storico a norma dell’articolo 6.
Art. 42. Erogazione del contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla
spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi
1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori regolarmente certificati.
3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di
eventuali altri contributi pubblici.
Art. 43. Contributo in conto interessi
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8
ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)
1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da
istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli
interventi di restauro approvati a norma dell’articolo 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo in misura non
superiore al cinquanta per cento dell’ammontare degli interessi risultanti dal
piano di ammortamento del mutuo e, comunque, nella misura massima di sei punti
percentuali del tasso applicato sull’operazione. Il mutuo è assistito da
privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all’istituto
di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.
Art. 44. Oneri a carico del proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)
1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma
5, il Ministero determina, applicando l’articolo 41, comma 2, l’ammontare
della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.
2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede
nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.
Art. 45. Apertura al pubblico degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8 ottobre 1997, n.
352, art. 5, comma 2)
1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale
dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o
in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate,
caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i
singoli proprietari.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al
pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico
e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.
Art. 46. Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368,
art. 4)
1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di
proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in
consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e
l’esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta
dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero
all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste
dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in
base ad accordi o previe intese con l’ente interessato.
3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni
immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al
comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni
istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e
degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste
dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 47. Custodia coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, artt. 33 e 43)
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in
pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza,
assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò
si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le
eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di
conservazione.
Art. 48. Deposito negli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, artt. 34 e 39)
1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli
documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di
Stato.
2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le
spese per il deposito sono a carico dell’ente.
Sezione III - Altre forme di protezione
Art. 49. Prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia
messa in pericolo l’integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni
di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano
alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
2. L’esercizio di tale facoltà è indipendente dalle previsioni dei regolamenti
edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità
previste dall’articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale
l’amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei
registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le
prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la
disposizione dell’articolo 7, comma 3.
Art. 50. Manifesti e cartelli pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, art. 23)
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi.
Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne
derivi danno all’aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di
interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di
pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della
soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia
dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o
dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 51. Distacco di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti,
lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica
vista deve ottenere l’autorizzazione dal soprintendente.
Art. 52. Studi d'artista
(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di
conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )
1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa
vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d’artista il
cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo
storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive
l’inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la
modificazione della destinazione d’uso.
2. Non può essere modificata la destinazione d’uso degli studi d’artista a
tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale
tipologia a lucernario.
Art. 53. Esercizio del commercio in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana
sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e
ambientale in cui l’esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo
1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni.
In tale ultimo caso l’esercizio del commercio è subordinato al preventivo
nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di
alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell’articolo
28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Capo III - Circolazione in ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri modi di trasmissione
Art. 54. Beni del demanio storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824)
1. I beni culturali indicati nell’articolo 822 del codice civile appartenenti
allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio
storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime
proprio del demanio pubblico.
Art. 55. Alienazioni soggette ad autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; d.P.R. 30 settembre 1963, n.
1409, art. 18)
1. E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero l’alienazione:
a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai
comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)
appartenenti ad enti pubblici;
c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1,
lettera c), dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2, o di parti di esse.
2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei beni culturali indicati nel
comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia
menomato il pubblico godimento.
3. E’ altresì soggetta ad autorizzazione l’alienazione dei beni culturali
indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c)
appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro.
L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla
conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle
regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono
inalienabili.
Art. 56. Autorizzazione alla permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all’articolo 55 e
di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad
enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi
un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l’arricchimento delle
pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), il Ministero
chiede il parere della regione che è tenuta a renderlo entro il termine
perentorio di trenta giorni.
Art. 57. Altri casi di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di
ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l’alienazione
dei beni culturali indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni culturali a favore dello
Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non
sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 58. Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la
proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo
oneroso o gratuito;
b) dall’acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure
di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli
effetti di un contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si
trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati identificativi dell’alienante e dell’acquirente;
b) i dati identificativi dei beni alienati;
c) l’indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l’indicazione della natura e delle condizioni dell’alienazione;
e) l’indicazione del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai
fini delle comunicazioni previste dagli articoli 5 e 7.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal
comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.
Sezione II - Prelazione
Art. 59. Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3; 33; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo
oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia
stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il
valore economico è determinato d’ufficio dal Ministero.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal
Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri
da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dall’alienante ed il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’alienante.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a
qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 60. Condizioni della prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409, art. 40; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera
g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di
ricezione della denuncia prevista dall’articolo 58.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è
notificato all’alienante ed all’acquirente. La proprietà passa allo Stato
dalla data dell’ultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l’atto di alienazione è
inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte
delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.
Art. 61. Esercizio della prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione,
ne dà immediata comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune nel
cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile la regione ne dà
notizia sul proprio Bollettino Ufficiale, ed eventualmente mediante altri
idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell’opera
e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla
denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando
l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il
prezzo all’alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto, emette, nel termine previsto
dall’articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell’ente
richiedente.
Sezione III - Commercio
Art. 62. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del
registro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1 marzo 1975, n. 44, art.
10)
1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell’allegato A di questo
testo unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione
prevista dall’articolo 132 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite
nel registro prescritto dall’articolo 136 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o
venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a
richiesta, ai funzionari del Ministero e della regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno
semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in
esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato ed alla
locale autorità di pubblica sicurezza.
Art. 63. Attestati di autenticità e di provenienza
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita l’attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine
di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di
antichità o di interesse storico od archeologico ha l’obbligo di porre a
disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza
delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell’esercizio o
nell’esposizione.
2. All’atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a
rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o dell’oggetto con
retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza,
recanti la sua firma.
Art. 64. Commercio di documenti
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e 5)
1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite
mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente archivistico
l’elenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può
provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2.
Capo IV - Circolazione in ambito internazionale
Sezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale
Art. 65. Divieto di uscita dal territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto-legge 5 luglio
1972, n. 288, art.1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972,
n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto-legge 5 luglio
1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972,
n. 487)
1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale
nazionale, l’uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati
nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo 3, comma 1, lettere d), e)
ed f), salvo quanto previsto all’articolo 69, comma 9.
2. E' comunque vietata l'uscita:
a) dei beni dichiarati a norma dell’articolo 6;
b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle
loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando
l’esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce
danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo testo unico. Il divieto
di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro,
sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
Art. 66. Attestato di libera circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 18)
1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali
indicati nell’articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti
uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il
valore venale, al fine di ottenere l’attestato di libera circolazione.
2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni dall’avvenuta presentazione del
bene, ne dà notizia al competente ufficio dell’amministrazione centrale, che
può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell’attestato di
libera circolazione.
3. L’ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato,
rilascia o nega, con motivato giudizio, l’attestato di libera circolazione.
4. L’attestato di libera circolazione è rilasciato dall’ufficio di
esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni
dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera
circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere
generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
6. L’attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in
tre originali dei quali:
a) uno è depositato agli atti d’ufficio;
b) un secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione
del bene;
c) un terzo è trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione
del registro ufficiale degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall’articolo
6.
8. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla
sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è
reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della
richiesta e, se negativo, è vincolante.
9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di
esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c).
Art. 67. Ricorso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto-legge 5 luglio
1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla
legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)
1. Avverso il diniego dell’attestato, l’interessato può presentare, entro i
successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.
2. Copia del ricorso è contestualmente inviata all’ufficio di esportazione
interessato.
3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l’ufficio di
esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l’attestato di libera
circolazione.
Art. 68. Acquisto coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 20)
1. L’ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla regione
l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera
circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso
il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la
regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione hanno la facoltà
di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.
Art. 69. Uscita temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998,
n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8
ottobre 1997, n. 352, art. 2)
1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall’articolo 65,
commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per
manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale,
sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in
condizioni ambientali sfavorevoli;
b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica
sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una
collezione artistica o bibliografica.
3. Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1, l’interessato chiede
l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene
all’estero.
4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni
necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il
rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita dal territorio
nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta
dell’interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre subordinato all’assicurazione delle opere da parte
dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all’estero dal Ministero o, con
la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di
cultura all’estero, o da organismi sovranazionali, l’assicurazione può essere
sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero,
adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
8. L’uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da
polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore
stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di
assicurazione. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti
ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale
nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo
Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare
dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire
temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni
internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che
presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.
Art. 70. Ingresso nel territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 21)
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o
l’importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è
certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le
procedure e modalità stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione
idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita
o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.
Sezione II - Esportazione dal territorio dell’Unione europea
Art. 71. Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n. 88,art. 1)
1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII
si intendono:
a) per “regolamento CEE” e “direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento
(CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal
regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la
direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla
direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio
1997;
b) per “Stato richiedente”, lo Stato membro dell’Unione europea che promuova
l’azione di restituzione a norma della sezione III.
Art. 72. Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30marzo 1998, n. 88, art. 11)
1. L’esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni
culturali indicati nell’allegato A di questo testo unico è disciplinata dal
regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista dall’articolo 2 del regolamento CEE è
rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all’attestato di
libera circolazione previsto dall’articolo 66, comma 3, ed è valida per sei
mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che
ha emesso l’attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta
mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell’allegato A di
questo testo unico, l’ufficio di esportazione rilascia la licenza di
esportazione temporanea in conformità all’assenso espresso dal Ministero a
norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell’articolo 134 non si
applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati
da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione
europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità
della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono
autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni
culturali. Il Ministero ne forma e conserva l’elenco, comunicando alla
Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi
dalla loro effettuazione.
Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal
territorio di uno Stato membro dell’Unione europea
Art. 73. Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle
disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro
uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti,
come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito
dall’articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea,
ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito
dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con
legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle
seguenti categorie:
a) beni indicati nell’allegato A;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi
e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni
di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati
pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del
regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di
protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato
rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o
esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il
provvedimento previsto nell’articolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5
sussistono al momento della proposizione della domanda.
Art. 74. Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 3 della direttiva CEE è, per
l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella
direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché della cooperazione
degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli
altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al
patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri
Stati membri dell’Unione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione
del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo
detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente,
corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con
particolare riguardo alla localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio
nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro
possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per
verificare la sussistenza dei presupposti indicati all’articolo 73, sul bene
del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma
della lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi
dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il
prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella
lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso
istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione
del bene;
f) favorisce l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o
detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la
restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della
natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai
soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante
arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per
l’effetto, il formale accordo di entrambe le parti.
Art. 75. Azione di restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri dell’Unione europea possono esercitare l’azione di
restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali
usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall’articolo
73.
2. L’azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163 del codice di procedura
civile, l’atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di
bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all’uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L’atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato
nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di
restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente l’intervenuta trascrizione alle
autorità centrali degli altri Stati membri.
Art. 76. Prescrizione dell’azione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)
1. L’azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a
decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il
bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha
identificato il possessore o detentore.
2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di
trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene dal territorio dello
Stato richiedente.
3. L’azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell’articolo
73, comma 3, lettere b) e c).
Art. 77. Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della
parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri
equitativi.
2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è
tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità
o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del
proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell’indennizzo può
rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell’illecita circolazione
residente in Italia.
Art. 78. Pagamento dell’indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)
1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente
alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di
un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all’uopo designati dal
Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la
cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 79. Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca,
rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque
conseguenti all’applicazione dell’articolo 74, nonché quelle inerenti
all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Art. 80. Azione di restituzione a favore dell’Italia
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)
1. L’azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal
territorio italiano è esercitata dal Ministero, d’intesa con il Ministero
degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell’Unione europea
in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell’assistenza dell’Avvocatura generale dello
Stato.
Art. 81. Destinazione del bene restituito
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il
Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all’avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese
sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il
Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e con altra
forma di pubblicità.
4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso previsto dal
comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio
dell’amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni
interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o
archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico al fine di
assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale
più opportuno.
Art. 82. Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure
adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione del regolamento CEE e
acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli
altri Stati membri.
2. Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di
previsione della spesa del Ministero, una relazione sull’attuazione del
presente Capo, nonché sull’attuazione della direttiva CEE e del regolamento
CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al
comma 1 sull’applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La
relazione è trasmessa al Parlamento.
Art. 83. Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali
illecitamente sottratti.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 12 sono determinate le modalità
di attuazione della banca dati.
Art. 84. Accordi con gli altri Stati membri dell’Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del
patrimonio culturale nonché della legislazione e dell’organizzazione di tutela
dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il Ministero promuove gli
opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.
Capo V - Ritrovamenti e scoperte
Art. 85. Ricerca di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di
beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque
parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.
2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare
l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni
subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli
articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può
rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte
di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Art. 86. Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l’esecuzione di
ricerche e di opere indicate nell’articolo 85 ed emettere a favore del
concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di
concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.
4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda
sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono
rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il
relativo importo è fissato dal Ministero.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione
ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal
presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
concessionario.
6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario
degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Art. 87. Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo
2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero
all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di
essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare
la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la
sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove
occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è
soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate
dal Ministero.
Art. 88. Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati,
appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno
parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile
dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.
Art. 89. Premio per i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle
cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario indicato nell’articolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall’articolo 87.
2. Qualora il proprietario dell’immobile abbia ottenutola concessione prevista
dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non
superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia
ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del
possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte
delle cose ritrovate.
Art. 90. Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi
titolo a norma dell’articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A
richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il
valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre
membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dal richiedente e il terzo dal
presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal
richiedente.
2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
Capo VI - Valorizzazione e godimento pubblico
Sezione I - Espropriazione
Art. 91. Espropriazione di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 45; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)
1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero
per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un
importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del
godimento pubblico dei beni medesimi.
2. L’espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle
province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata
senza fine di lucro.
Art. 92. Espropriazione per fini strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)
1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici
quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la
luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da
parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
Art. 93. Espropriazione per interesse archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di
eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni
culturali.
Art. 94. Dichiarazione di pubblica utilità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma
3, lett. a e b)
1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del
Ministero o, nel caso dell’articolo 92, anche con atto della regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l’approvazione del progetto
equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 95. Indennità di esproprio per i beni culturali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 45, comma 1)
1. Nel caso dell’articolo 91 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il
bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello
Stato.
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito
dell’indennità offerta dall’espropriante ed accettata dall’espropriato, oppure
determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.
Art. 96. Rinvio a norme generali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l’indennità e la procedura di
esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di
espropriazione per opere pubbliche.
Art. 97. Interventi di valorizzazione
1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni
del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili.
Sezione II - Fruizione
Art. 98. Beni demaniali
(Codice civile, art.822)
<>
1. I beni culturali indicati nell’articolo 54 sono destinati al godimento
pubblico.
Art. 99. Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici,
archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985,
n. 332, art. 1; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; d.m. 11 dicembre 1997,
n. 507, art 5, comma 1)
1. L’apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi
archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche
statali è disposta e regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) museo: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la
valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
b) area archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio
originariamente concluso per funzione e destinazione d’uso complessiva;
c) parco archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti
evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all’aperto in modo da facilitarne la lettura
attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.
Art. 100. Biglietto d’ingresso
(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L’accesso ai luoghi indicati nell’articolo 99, comma 1, è consentito, di
regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo
prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula
delle convenzioni previste alla lettera c);
c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto
d’ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con
soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono
essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita
e vendita presso terzi convenzionati;
d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale
di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d’ingresso sono
destinati all’adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi
di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di
prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni
altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all’espropriazione e
all’acquisto, anche mediante l’esercizio del diritto di prelazione da parte
dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con
propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero le somme affluite all’entrata del bilancio dello
Stato a norma del presente comma.
Art. 101. Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche
pubbliche statali
(D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 28)
1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di
Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.
Art. 102. Mostre o esposizioni
(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
art. 13-bis, lett. h)
1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell’interessato, il rilevante interesse
scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d’arte ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni fiscali
2. E’ soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o
all’esposizione:
a) di opere d’arte di proprietà dello Stato, assentito dall’ufficio
competente;
b) di opere d’arte costituenti beni culturali a norma dell’articolo 2, comma
1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private
senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell’articolo 6;
c) di beni archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima
dell’inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia
delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell’autorizzazione, in
relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.
5. L’autorizzazione può essere subordinata all’adozione delle misure
necessarie alla salvaguardia delle opere
6. L’autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella
prevista dall’articolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni
nelle ipotesi previste dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 103. Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinché siano
rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sui
beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
Art. 104. Cooperazione con le regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)
1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo
sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall’articolo
152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 105. Accordi per la promozione della fruizione
(legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)
1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il
Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri
soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di
volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della
conoscenza dei beni culturali.
Art. 106. Visita pubblica di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)
1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:
a) i beni culturali immobili indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b)
già dichiarati a norma dell’articolo 6 che rivestano altresì un interesse
eccezionale;
b) le collezioni dichiarate a norma dell’articolo 6.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1
è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di
mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle
esigenze del domicilio e della proprietà.
4. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 45.
Art. 107. Accesso agli archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854;
artt. 1 e 6)
1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente
consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma
dell’articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che
diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati
relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo
settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni
dopo la data della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero, può permettere, per
motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche
prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale
autorizzazione, il Ministero dell’interno ha facoltà di avvalersi del parere
del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti
riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.
3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi
di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o
legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato
documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non
consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio.
Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera
nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra
persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti
degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si
tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano
interessati per il titolo di acquisto.
Art. 108. Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854;
artt. 1 e 6)
1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli
enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di
accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con
regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di
deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 109. Accesso agli archivi privati
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)
1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli
documenti dichiarati a norma dell’articolo 6, comma 2, hanno l’obbligo di
permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il
soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d’intesa con
lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione sono concordate tra il privato e il
soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.
Art. 110. Declaratoria di riservatezza
(D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente
consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero
dell’interno, d’intesa con il Ministero.
Art. 111. Fruizione da parte delle scuole
(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la
fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti,
stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle
quali sono fissate, tra l’altro, le modalità per la predisposizione di
materiali, sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola
richiedente ed il Ministero o l’ente interessato.
Art. 112. Servizi di assistenza culturale e di ospitalità
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella
legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art.
47-quater; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; d.m. 24 marzo 1997, n.
139, art. 2, comma 1)
1. Nei luoghi indicati all’articolo 99, comma 1, possono essere istituiti
servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi
catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e
le riproduzioni di beni culturali;
b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle
riproduzioni dei beni;
e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di
intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e
assistenza didattica, i centri di incontro;
f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative
promozionali.
Art. 113. Concessione dei servizi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella
legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n.
352, art. 3; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3)
1. I servizi indicati all’articolo 112 possono essere affidati in concessione
a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi
non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie
dell’amministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate,
ai fini di una gestione comune, con l’affidamento dei servizi di pulizia e di
vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui all’articolo 99, comma 1, d’ora
in poi indicati come “capo dell’istituto”, provvedono all’affidamento in
concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di
servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la
rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l’integrazione dei servizi,
possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed
altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a
quelli indicati nell’articolo 99, comma 1.
Sezione III - Uso individuale
Art. 114. Uso dei beni culturali
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella
legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)
1. Il Ministero può concedere l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna
per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.
2. Il capo dell’istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo
provvedimento.
Art. 115. Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417,
artt. 31-60; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)
1. Il capo dell’istituto può concedere l’uso strumentale e precario nonché la
riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti
disposizioni in materia di diritto d’autore.
2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di
beni culturali sono determinati dal capo dell’istituto tenendo anche conto:
a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in
riferimento al beneficio economico del destinatario.
3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o
per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle
spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un pregiudizio
ai beni culturali, il capo dell’istituto determina l’importo della cauzione,
costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi
motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei
canoni e corrispettivi.
6. La cauzione è restituita, con l’assenso del capo dell’istituto, quando sia
stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese
sostenute dall’amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei
corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni.
Art. 116. Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; d.m. 24 marzo 1997, n. 139,
art. 9)
1. Il capo dell’istituto, all’atto della concessione, per fini di raccolta e
catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali,
prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor originale con relativo codice.
Art. 117. Pagamento di canoni e corrispettivi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella
legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417,
art. 61; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)
1. I canoni ed i proventi derivanti dall’applicazione delle norme dettate
nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono
versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante
versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero
sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un
istituto di credito. In tale ultima ipotesi l’istituto bancario provvede, non
oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1 affluiscono ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata per essere
riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al
cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.
Capo VII - Sanzioni
Sezione I - Sanzioni penali
Art. 118. Opere illecite
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura
ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni
culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, dichiarati, se appartenenti a
privati, a norma dell’articolo 6;
b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni,
tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista,
senza l’autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la
dichiarazione prevista dall’articolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori
indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell’articolo 2,
comma 1, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza
inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per
l’approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza
dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma
dell’articolo 28.
Art. 119. Uso illecito
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati
nell’articolo 2, comma 1 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od
artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.
Art. 120. Collocazione e rimozione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16 )
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro
destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli
enti di cui all’articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla
competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di
dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell’articolo 6, ovvero non
osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non
subiscano danno.
Art. 121. Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l’ammenda da lire
1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal
Ministero a norma dell’articolo 49, comma 1.
2. L’inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma
dell’articolo 49, comma 3 è punita a norma dell’articolo 129.
Art. 122. Violazioni in materia di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a
lire 150.000.000:
a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali
indicati nell’articolo 55;
b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo
58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della
detenzione di beni culturali;
c) l’alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che
effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo
60, comma 1.
Art. 123. Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico,
archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o
archivistico, nonché quelle indicate all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e
f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito
con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire
10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa
rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali
per i quali sia stata autorizzata l’uscita o l’esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a
persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme
della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di
esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla
sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del
codice penale.
Art. 124. Violazioni in materia di ricerche archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 20)
1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e l’ammenda da £ 600.000 a £
6.000.000:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il
ritrovamento di beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a) senza
concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto
dall’articolo 87, comma 1 i beni indicati nell’articolo 2 rinvenuti
fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Art. 125. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre
1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 2
appartenenti allo Stato a norma dell’articolo 88 è punito con la reclusione
sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire
duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la
concessione di ricerca prevista dall’articolo 86.
Art. 126. Collaborazione per il recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge
30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta
da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o
comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente
sottratti o trasferiti all’estero.
Art. 127. Contraffazione di opere d’arte
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da
lire 200.000 fino a 6.000.000:
a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce
un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di
interesse storico od archeologico;
b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o
riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a
questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come
autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura,
scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico
od archeologico;
c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati
alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione
di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad
accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati
alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena
è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma
dell’articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su
tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre
diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3, del codice penale.
4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o
riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si
tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate
è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 128. Casi di non punibilità
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dell’articolo 127 non si applicano a chi riproduce,
detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di
scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di
interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche
all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta
sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le
dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata
all’atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai
restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l’opera
originale.
Art. 129. Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera
ad un ordine impartito dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali
in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall’art. 650
del codice penale.
Sezione II - Sanzioni amministrative
Art. 130. Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui
all’articolo 5 che non presentano o non aggiornano l’elenco descrittivo dei
beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza nel
termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente
inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del
Ministero. All’esazione si procede nelle forme previste per le entrate
patrimoniali dello Stato.
Art. 131. Ordine di reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti
dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un
danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle
opere necessarie alla reintegrazione .
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo
urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il provvedimento finale sono
comunicati anche al comune interessato.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito a norma del comma 1, il
Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato. Al
recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate
patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla
diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata
dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di
tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
Art. 132. Danno ai beni culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo
1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nell’articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un
danno ai beni culturali indicati all’articolo 88, trasgredendo agli obblighi
indicati agli articoli 86 e 87.
Art. 133. Violazioni in materia di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 50, colloca o
affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di
interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire
5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi
di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di
inottemperanza, il soprintendente provvede all’esecuzione d’ufficio a spese
dell’obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta
dall’articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le
strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse
storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 134. Perdita di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall’articolo 5
ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del
Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal
territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una
somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al
pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata
dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di
tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal
presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall’obbligato.
4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di
manifesta iniquità.
Art. 135. Atti giuridici illegittimi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409,
art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti
contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza
l’osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di
prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.
Art. 136. Omessa esibizione di documenti per l’esportazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo
1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall’articolo 123, comma 1,
chiunque trasferisce all’estero i beni indicati nella stessa disposizione non
accompagnati dall’attestato di libera circolazione o dalla licenza di
esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 150.000 a lire 900.000.
Art. 137. Omessa restituzione di documenti per l’esportazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene culturale al di fuori del
territorio dell’Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al
competente ufficio di esportazione l’esemplare n. 3 del formulario previsto
dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993,
attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II - Beni paesaggistici e ambientali
Capo I - Individuazione
Art. 138. Beni ambientali
1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in
attuazione dell’articolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all’articolo 139 individuati a norma degli
articoli 140, 141, 142, 143 e 144;
b) i beni e le aree indicati all’articolo 146.
Art. 139. Beni soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro
notevole interesse pubblico:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di
singolarità geologica;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni
del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto
avente valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.
Art. 140. Elenchi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; d.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art.
31; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle località indicate alle
lettere c) e d) dell’articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due
distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in
ciascuna provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti
regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della
commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed
architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per
territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria
o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui
presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle
località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle
diverse località contenute negli elenchi, le relative planimetrie ed ogni
variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un
periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni interessati della
provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.
6. Dell’avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data
contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione
territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
Art. 141. Approvazione dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell’elenco i soggetti interessati
possono presentare osservazioni alla regione, che ha altresì facoltà di indire
un’inchiesta pubblica.
2. La regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione,
esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito dell’eventuale inchiesta
pubblica, approva l’elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.
Art. 142. Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, commi 1 e 2)
1. L’elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi
all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell’elenco e delle
relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli
uffici comunali.
Art. 143. Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo
139
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, commi 1 e 2)
1. Sulla base dell’elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell’articolo
139, la regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse
pubblico, notificandolo ai proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della
stessa regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il comune
con le modalità previste all’articolo 142, comma 2.
Art. 144. Integrazione degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località
indicati all’articolo 139, su proposta del soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero
ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma
dell’articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria
resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici
comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto
dall’articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni dall’avvenuta pubblicazione le regioni,
gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare
osservazioni al Ministero.
4. L’integrazione dell’elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a
norma del comma 3.
Art. 145. Revoca o modifica degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139 approvati
dal Ministero prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
nonché le integrazioni previste dall’articolo 144, non possono essere revocati
o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel
termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.
Art. 146. Beni tutelati per legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del
loro interesse paesaggistico:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri
dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di
300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal
testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la
catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e
per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n.
448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla
data del 6 settembre 1985:
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione,
erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale
2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e,
nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati
perimetrati a norma dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla
lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini
paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico
dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le
procedure previste dall’articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza
paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all’articolo
139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.
Art. 147. Censimento e catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati
e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala
idonea all’identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d’intesa con la
Conferenza unificata, predispone tecniche di rappresentazione e sistemi
informatici tra loro compatibili e interscambiabili.
Art. 148. Convenzioni internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai
principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito di organizzazioni
internazionali, stabiliti dalle Convenzioni in materia, rese esecutive in
Italia.
Capo II - Gestione dei beni
Art. 149. Piani territoriali paesistici
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d’uso e di valorizzazione
ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all’articolo
146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani
urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei
valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le
vaste località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 incluse negli
elenchi previsti dall’articolo 140 e dall’articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si
procede a norma dell’articolo 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come
modificato dall’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell’articolo 164 il Ministero, d’intesa con il Ministero
dell’ambiente e con la regione, può adottare misure di recupero e di
riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano
stati comunque compromessi.
Art. 150. Coordinamento della disciplina urbanistica
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n.
5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1 )
1. Le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto
riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della
pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell’articolo 52 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si
conformano, secondo l’articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le
norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani
urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni e le aree indicati
agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell’applicazione
dell’articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di
collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.
Art. 151. Alterazione dello stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art.
82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali
inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell’articolo 140 o dell’articolo 144
o nelle categorie elencate all’articolo 146 non possono distruggerli né
introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore
aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati
al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere
di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di
sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate
alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento
motivato, l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta
giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l’autorizzazione al
Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da triplice copia del
progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è
presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla
regione.
Art. 152. Interventi non soggetti ad autorizzazione
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Non è richiesta l’autorizzazione prescritta dall’articolo 151:
a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato
dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici;
b) per gli interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale
che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con
costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività
ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di
bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle
foreste indicati alla lettera g) dell’articolo 146, purché previsti ed
autorizzati in base alle norme vigenti in materia.
Art. 153. Inibizione o sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
art. 82, commi 1, 2 e 4)
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi
previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall’articolo 143
la regione e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di
pregiudicare il bene;
b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera
a), la sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un
bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si
intende revocato se entro il termine di novanta giorni non sia stata
comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di
cui all’articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all’articolo
144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2
sono comunicati anche al Comune interessato.
Art. 154. Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli
articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e notificati di notevole
interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che
fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all’articolo 153, comma 1,
l’interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento
della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese
dell’autorità che ha disposto la sospensione.
Art. 155. Interventi soggetti a particolari prescrizioni
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti
industriali e di palificazione nell’ambito e in vista delle località indicate
alle lettere c) e d) dell’articolo 139, ovvero in prossimità delle cose
indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la regione ha facoltà di
prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso
d’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle
opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo
Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa
consultazione della regione.
Art. 156. Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24;
legge 8 luglio 1986, n. 349, art 2, comma 1, lett. d e art. 6)
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall’articolo 151 riguardi
opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli
alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso
rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in
difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto
ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l’autorizzazione prescritta dal
comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all’articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto
29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è
rilasciata sentito il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell’ambiente in
materia di cave e torbiere.
Art. 157. Cartelli pubblicitari
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell’articolo 138
è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa
autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni indicati nel
comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo
autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole dell’autorità
preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilità della collocazione o
della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento
degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 158. Colore delle facciate dei fabbricati
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; d.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L’autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica può ordinare
che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell’articolo 139, sia
dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza
dell’insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la regione provvede all’esecuzione d’ufficio.
Art. 159. Vigilanza
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, art. 1 )
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono
esercitate dalle regioni e dal Ministero.
Art. 160. Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa
previgente
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o
panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi
compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli
effetti di questo Titolo.
Art. 161. Regolamento
1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l’attuazione delle
disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore,
in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357
Art. 162. Disposizione transitoria
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge
8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino all’approvazione dei piani previsti all’articolo 149 non è concessa
l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per i beni individuati a norma
dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da
provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto
e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.
Capo III - Sanzioni penali e amministrative
Art. 163. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312
convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art 1-sexies)
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa,
esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali è punito con le pene
previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello
stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla
regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.
Art. 164. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità
pecuniaria
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal presente
Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più
opportuno, nell’interesse della protezione dei beni indicati nell’articolo
138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma
equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito
mediante la trasgressione. La somma é determinata previa perizia di stima.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un
termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d’ufficio per mezzo del
Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di
salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di
riqualificazione delle aree degradate.
Art. 165. Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di
pubblicità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art.
14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12
e 13)
1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti,
cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall’autorità
preposta alla tutela paesaggistica a norma dell’articolo 157, comma 1 è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a
lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di
pubblicità, nel termine assegnato dall’autorità amministrativa. In caso di
inottemperanza, la medesima autorità provvede all’esecuzione d’ufficio a spese
dell’obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza l’autorizzazione prescritta
dall’articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari
lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati
nell’articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 23 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 166. Norme abrogate
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:
- legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25,
27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell’articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo
comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15 - 21;
- d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all’articolo 82, commi 3 e
seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all’articolo 1;
- decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell’articolo 1-ter e dell’articolo
1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986, n. 253;
- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella
legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all’articolo 4-bis;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all’articolo 17, comma 24;
- decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella
legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4,
commi 3, 5 e 5-ter;
- d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella
legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-quater
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all’articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti
alla data del 31 ottobre 1998. Fino all’entrata in vigore del primo decreto
legislativo emanato a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre
1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie
disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1
novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n.
368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di
Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite
quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati
in questo testo unico, rispettivamente, “Ministro" e "Ministero”.
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Allegato A
(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o
religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di
cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi
supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a
mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su
qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici,
nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute
con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della
categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti
musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più
di cinquanta anni.
13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica,
mineralogia, anatomia;
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o
numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14,
aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da
questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori
indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
(lettera modificata dall'articolo 35 della legge n. 39 del 2002)
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al
momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello
del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".
(1) Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.
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