LA LEGISLAZIONE ITALIANA
Ritrovamenti di carattere Archeologico:
 

Decreto Legislativo N° 490 del 29/10/1999 (completa)

Stralcio dei punti più importanti della Legge:

TITOLO I - Beni culturali
Capo I - Oggetto della tutela
Sezione I - Tipologia dei beni
Art. 1. Oggetto della disciplina


1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione.
 

Art. 2. Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)


1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:
a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;
b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;
c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;
d) i beni archivistici;
e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose di interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;
f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:
a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse pubblico.

5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

6. Non sono soggette alla disciplina di questo titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
 

Art. 3 Categorie speciali di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)


1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all’articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli studi d’artista definiti nell’articolo 52;
c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell’articolo 53;
d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni;
e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.


Capo V - Ritrovamenti e scoperte
Art. 85. Ricerca di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)


1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.

2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.


Art. 86. Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)


1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l’esecuzione di ricerche e di opere indicate nell’articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
 

Art. 87. Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)


1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
 

Art. 88. Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)


1. I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.


Art. 89. Premio per i ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)


1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario indicato nell’articolo 86;
c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall’articolo 87.

2. Qualora il proprietario dell’immobile abbia ottenutola concessione prevista dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.


Art. 90. Determinazione del premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)


1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell’articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.

2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
 

Allegato A
(Previsto dagli articoli 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)


A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale (1).

4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.

5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.

6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).

7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1), diverse da quelle della categoria 1.

8. Fotografie, film e relativi negativi (1).

9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).

10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.

11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.

12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.

13.
a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia;
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.

14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni.

15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

 

Ritrovamenti di carattere Bellico:
 

Legge N° 78 del 7/3/2001

"Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001

Art. 1. (Principi generali)

1. La Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale.

2. Lo Stato e le regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di:

a) forti, fortificazioni permanenti e altri edifici e manufatti militari;

b) fortificazioni campali, trincee, gallerie, camminamenti, strade e sentieri militari;

c) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli;

d) reperti mobili e cimeli;

e) archivi documentali e fotografici pubblici e privati;

f) ogni altro residuato avente diretta relazione con le operazioni belliche.

3. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato, combattentistiche o d’arma.

4. La Repubblica promuove, particolarmente nella ricorrenza del 4 novembre, la riflessione storica sulla Prima guerra mondiale e sul suo significato per il raggiungimento dell’unità nazionale.

5. Gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche delle cose di cui al comma 2 sono vietati.

6. Alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l’articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato «testo unico».

Art. 2. (Soggetti autorizzati ad effettuare gli interventi)

1. Possono provvedere direttamente agli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1, in conformità alla presente legge e alle leggi regionali:

a) i privati in forma singola o associata, compresi comunanze, regole, comitati e associazioni anche non riconosciute;

b) i comuni, le province, gli enti parco, altri enti pubblici e i loro consorzi;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) lo Stato.

2. L’autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali per gli interventi sulle cose di cui all’articolo 1 è richiesta solo quando si tratti di cose assoggettate alla tutela di cui al Titolo I del testo unico. Restano tuttavia fermi il potere di cui all’articolo 28, comma 2, del testo unico, le competenze in materia di tutela paesistica, nonché le competenze del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze.

3. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all’articolo 1 debbono darne comunicazione, corredata di progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell’inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio.

Art. 3. (Compiti dello Stato)

1. Lo Stato:

a) promuove, coordina e, ove necessario, realizza direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;

b) promuove la collaborazione con gli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o con gli Stati loro successori ai fini degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;

c) può promuovere o concorrere agli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, che si svolgono fuori del territorio nazionale.

Art. 4. (Competenze del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. In attuazione dell’articolo 3, il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) promuove la ricognizione e la catalogazione, gli studi, le ricerche e la redazione di cartografia tematica relativamente alle cose di cui all’articolo 1;

b) definisce i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1;

c) individua le priorità, tenuto conto delle iniziative già adottate dagli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;

d) realizza direttamente gli interventi individuati come prioritari, preferibilmente ove manchino o risultino inadeguate le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1;

e) può finanziare le iniziative degli altri soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, tenuto conto delle priorità individuate ai sensi della lettera c) del presente comma e con le modalità di cui all’articolo 8;

f) cura un programma di tutela e valorizzazione degli archivi pubblici, ivi compresi quelli militari, nonché di quelli privati, al fine di assicurarne la più ampia fruizione, anche attraverso prestiti e mostre itineranti, promuovendo fra l’altro il recupero e la conservazione, anche in copia, della documentazione storica;

g) vigila sull’attuazione degli interventi e in particolare su quelli finanziati dallo Stato, anche avvalendosi di ispettori onorari.

2. E' istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, che ne disciplina altresì il funzionamento, escludendo la corresponsione di compensi ai componenti del Comitato stesso.

4. Il Comitato esprime pareri e formula proposte ai Ministeri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e della difesa per quanto attiene all’attuazione della presente legge. In particolare, esprime parere obbligatorio sugli obiettivi annuali definiti dai citati Ministeri con riferimento all’attuazione della legge stessa.

5. Il Comitato definisce:

a) i criteri tecnico-scientifici di cui al comma 1, lettera b);

b) le priorità di cui al comma 1, lettera c);

c) i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera e);

d) il programma di cui al comma 1, lettera f).

6. L’istituzione e il funzionamento del Comitato non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5. (Competenze del Ministero della difesa)

1. Il Ministero della difesa, nei limiti delle risorse destinate a tali finalità:

a) può realizzare direttamente gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, o concorrere alla loro realizzazione, in particolare mediante l’impiego delle Truppe alpine;

b) cura gli archivi storici militari e collabora con il Ministero per i beni e le attività culturali nell’attuazione del programma di cui all’articolo 4, comma 1, lettera f). A tal fine, fra gli obiettivi dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito ha carattere di priorità la catalogazione informatica delle fonti della Prima guerra mondiale, negli archivi centrali e in quelli periferici.

Art. 6. (Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Nei limiti delle risorse destinate a tali finalità, il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero della difesa, promuove e coordina:

a) la partecipazione degli Stati le cui forze armate operarono sul fronte italiano o degli Stati loro successori alle iniziative di cui all’articolo 1;

b) la partecipazione dell’Italia alle analoghe iniziative all’estero;

c) la cooperazione di Amministrazioni dello Stato, Università, enti pubblici e soggetti privati con soggetti stranieri per la ricerca storica sulla Prima guerra mondiale.

Art. 7. (Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e in quelle loro delegate dalla legislazione vigente:

a) promuovono e coordinano gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, svolti da privati e enti locali, tenendo conto delle priorità e assicurando la conformità ai criteri tecnico-scientifici definiti ai sensi dell’articolo 4, favorendo in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici e lo svolgimento di attività formative e didattiche;

b) possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui alla lettera a);

c) disciplinano con legge l’attività della raccolta di reperti mobili, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9 e 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano perseguono le finalità della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle relative norme di attuazione. A tal fine i finanziamenti alle stesse spettanti sono assegnati ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

Art. 8. (Finanziamento statale degli interventi)

1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere ammessi a contributi statali per gli interventi di cui allo stesso comma.

2. I soggetti interessati debbono presentare alla Soprintendenza competente per territorio:

a) il progetto esecutivo corredato di piano finanziario, con l’atto di assenso del titolare del bene;

b) una relazione tecnica dettagliata sulle procedure di conservazione e restauro dei manufatti e delle opere oggetto dell’intervento e sulla conformità ai criteri tecnico-scientifici di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), con un programma temporale dei lavori;

c) l’indicazione nominativa del direttore responsabile dei lavori.

3. Il Ministero per i beni e le attività culturali, nei limiti delle risorse destinate a tale finalità, dispone la concessione del contributo entro tre mesi dal ricevimento della domanda, sentiti il Ministero della difesa e l’amministrazione demaniale competente. A tal fine tiene conto delle priorità di cui all’articolo 4, nonché del complesso delle richieste presentate e dei contributi già erogati al richiedente da altri soggetti pubblici.

Art. 9. (Reperti mobili e cimeli)

1. Chiunque possieda o rivenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.

Art. 10. (Sanzioni)

1. Chiunque esegua interventi di modifica, di restauro o di manutenzione sulle cose di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) ed e), senza provvedere a quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

2. Qualora dagli interventi indicati al comma 1 derivi la perdita o il danneggiamento irreparabile delle cose ovvero in caso di esecuzione di interventi di alterazione delle loro caratteristiche materiali o storiche si applica, salvo che il fatto costituisca diverso reato, la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e l’ammenda da lire un milione a lire cinquanta milioni.

3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.